Sentenza n. 357 del 1991

 

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SENTENZA N. 357

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato l'11 marzo 1991 e depositato in cancelleria il 15 succesivo, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'atto di promulgazione della legge regionale del 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale) ed iscritto al n. 15 del registro conflitti 1991;

Visto l'atto di costituzione della Regione Lazio;

Udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1991 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ricorso regolarmente notificato e depositato, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lazio in relazione all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1991, adducendo che tale atto sia stato compiuto in violazione dell'art. 127 della Costituzione.

Il ricorrente premette che la legge regionale in questione è stata approvata una prima volta durante la legislatura precedente quella in corso, segnatamente il 21 marzo 1990, e, a seguito del rinvio governativo, è stata riapprovata a maggioranza assoluta, con modificazioni concernenti la sola parte oggetto del rinvio, nella legislatura susseguente, cioè quella attualmente in corso, segnatamente il 28 novembre 1990. Secondo il Governo, al quale la riapprovazione della legge è stata comunicata il 17 dicembre 1990, il Presidente della Regione non avrebbe dovuto promulgare la legge regionale prima del decorso del termine di trenta giorni, stabilito dall'art. 127, primo comma, della Costituzione per l'esercizio del controllo governativo e l'apposizione del relativo visto. A giustificazione di questa posizione il ricorrente afferma che il mutamento della composizione di un'assemblea legislativa, conseguente alla rinnovazione delle legislature, non potrebbe non comportare la novità delle iniziative assunte dalla stessa assemblea nella nuova composizione, anche se queste consistano soltanto nel riprodurre o nel riproporre testi normativi già deliberati dalla medesima assemblea nella composizione propria della precedente legislatura.

In altri termini, sostiene il ricorrente, in assenza di norme di statuto o di regolamento consiliare dirette a introdurre espresse deroghe, occorrerebbe ritenere che sia principio comune alle assemblee legislative regionali (così come a quelle statali) considerare decaduti i deliberati pendenti al momento della fine della legislatura e supporre che l'eventuale ripresentazione e approvazione nella legislatura susseguente di un medesimo testo normativo debba qualificarsi, quantomeno ai fini dell'esercizio del potere di rinvio governativo, come una legge nuova, per la promulgazione della quale, in mancanza del visto, deve attendersi il termine di trenta giorni, ai sensi dell'art. 127, primo comma, della Costituzione. Su tale base interpretativa, l'atto di promulgazione impugnato dovrebbe considerarsi illegittimo, dal momento che è intervenuto quando non era ancora decorso il termine di trenta giorni. In tal modo, conclude il ricorrente, la Regione avrebbe ecceduto dalle proprie competenze, poiché, pur a prescindere dal rilievo che non ha trasmesso al Governo la prescritta comunicazione dell'avvenuta approvazione, ha considerato concluso un procedimento legislativo che non lo era e non ha atteso le determinazioni del Governo.

2. - La Regione Lazio ha presentato una memoria di costituzione in data 13 aprile 1991, vale a dire oltre il termine di venti giorni dalla notifica del ricorso, stabilito dall'art. 26, quarto comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti della Regione Lazio in relazione all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazionedelle materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale), pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 3 del 30 gennaio 1991. Secondo il ricorrente, poiché la legge era stata approvata e rinviata una prima volta nella legislatura precedente e poiché dunque la "riapprovazione" della stessa nella legislatura susseguente avrebbe dovuto esser qualificata come prima approvazione di una legge nuova, il Presidente della Regione, prima di promulgare, avrebbe dovuto attendere il termine di trenta giorni, prescritto dall'art. 127, primo comma, della Costituzione, anziché procedere alla promulgazione, come invece ha fatto, nel termine inferiore previsto per il caso della riapprovazione di una legge precedentemente rinviata.

2. - Il ricorso è inammissibile.

Il conflitto di attribuzione in esame sorge a seguito di una sequenza di avvenimenti che si è svolta nel modo seguente. In data 21 marzo 1990, durante la quarta legislatura, il Consiglio regionale ha approvato per la prima volta una legge che, nei termini prescritti dall'art. 127 della Costituzione, è stata rinviata dal Governo in data 19 maggio 1990, vale a dire dopo che si era verificata, ai sensi dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, la cessazione delle funzioni dello stesso Consiglio.

Iniziata la quinta legislatura, il Consiglio regionale del Lazio ha approvato in data 28 novembre 1990 un testo legislativo identico a quello deliberato nella legislatura precedente, salvo alcune modifiche alle disposizioni oggetto del predetto rinvio. In data 17 dicembre 1990, l'avvenuta deliberazione è stata comunicata al Governo con la formula che, "ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 31 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e giusta la sentenza della Corte costituzionale n. 79 del 22 febbraio-3 marzo 1989", la legge approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 21 marzo 1990 e rinviata dal Governo in data 19 maggio 1990 è stata "riapprovata con votazione finale a maggioranza assoluta nella seduta del Consiglio regionale del 28 novembre 1990".

Poiché la Regione Lazio ha considerato l'approvazione avvenuta durante la quinta legislatura come riapprovazione della legge deliberata e rinviata nella precedente legislatura, essa si è attenuta alle disposizioni del proprio Statuto che impongono al Presidente della Regione la promulgazione della legge riapprovata a seguito del rinvio entro il termine di 10 giorni dalla scadenza dei 15 giorni nei quali il Governo, ai sensi dell'art. 127, quarto comma, della Costituzione, può proporre ricorso di legittimità costituzionale davanti alla Corte costituzionale o può promuovere questione di merito di fronte alle Camere. La legge regionale, infatti, è stata promulgata in data 12 gennaio 1991, e cioè l'ultimo giorno utile del periodo concesso dallo Statuto per la promulgazione delle leggi riapprovate. La stessa legge è stata, poi, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio il 30 gennaio 1991.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, muovendo dalla opposta premessa che ogni legge la quale non sia stata definitivamente approvata entro la fine della legislatura in cui è stata per la prima volta deliberata deve considerarsi decaduta, ha ritenuto di valutare la deliberazione avvenuta nel corso della quinta legislatura come una prima approvazione della legge regionale, in relazione alla quale l'art. 127, primo comma, della Costituzione prevede un termine di trenta giorni per l'apposizione del visto. Sicché, dopo che la legge gli era stata comunicata il 17 dicembre 1991, lo stesso Presidente del Consiglio dei ministri ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti dell'atto di promulgazione avvenuto il 12 gennaio 1991, di cui era venuto a conoscenza a seguito della pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 1991.

3. - Come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 40 del 1977, un conflitto di attribuzione sollevato dal Governo nei confronti dell'atto di promulgazione di una legge regionale è pienamente ammissibile, sempreché "dall'intervenuta promulgazione si assuma risulti menomato un potere costituzionalmente spettante al Governo e la proposizione del conflitto sia l'unico mezzo del quale esso dispone per provocare una decisione di questa Corte che restauri l'ordine delle competenze". E, in effetti, nel caso citato si assumeva che l'atto di promulgazione impugnato aveva frustrato l'esercizio, concretamente effettuato allora, del potere di rinvio da parte del Governo nei confronti di una legge regionale.

La situazione, tuttavia, si presenta ben diversa nel caso sottoposto ora al giudizio di questa Corte, poiché la competenza che si assume lesa, cioè il rinvio della legge regionale approvata per la prima volta, non è stata esercitata affatto dal Governo, che ha lasciato scorrere inutilmente il termine di 30 giorni previsto dall'art. 127, primo comma, della Costituzione.

L'esercizio del potere di rinvio da parte del Governo, di fronte a una legge che era stata trasmessa come "riapprovata ai sensi del quarto comma dell'art. 127 della Costituzione" e che ciononostante non era stata impugnata davanti a questa Corte nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, si imponeva, non soltanto per far valere nella sede propria, quella del giudizio di legittimità costituzionale, le ragioni circa l'illegittimo comportamento del Consiglio regionale, ma soprattutto, per quel che qui interessa, al fine di qualificare la propria posizione come non priva del necessario interesse a ricorrere. Infatti, in mancanza dell'esercizio del potere di rinvio del Governo nel termine di 30 giorni, l'eventuale accoglimento del ricorso per conflitto di attribuzione promosso in relazione all'atto di promulgazione non potrebbe produrre l'effetto di restaurare l'ordine delle competenze, nel senso che non potrebbe vincolare il Consiglio regionale a un nuovo esame della legge, ma comporterebbe soltanto il diverso effetto di imporre una nuova promulgazione della legge stessa, considerato che il mancato esercizio del potere di rinvio nel termine prescritto comporta di ritenere come apposto il visto del Commissario del Governo.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione sollevato, con il ricorso indicato in epigrafe, dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della Regione Lazio in relazione all'atto di promulgazione della legge regionale 12 gennaio 1991, n. 1 (Disposizioni di prima attuazione per la regolamentazione delle materie di cui all'art. 3 della legge 10 aprile 1981, n. 151 ed indirizzi circa i sistemi tariffari da applicarsi sui servizi di pubblico trasporto di persone di interesse locale), pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio del 30 gennaio 1991, n. 3.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 18 luglio 1991.